Come vi avevamo anticipato nel precedente articolo trattando la tematica delicata dello smart working per i lavoratori fragili, proponiamo di seguito il secondo elaborato del Dott. Francesco Provinciali, già dirigente ispettivo Miur e giudice minorile, in cui si affronta la poco considerata discrasia tra le determinazioni normative.
Da un lato lo stato di emergenza prorogato fino al 31/12/2021, dall’altro lo smart working per i lavori fragili che scadrà il 31 ottobre 2021. Si deduce intuitivamente che il Governo, dice Provinciali, possa equiparare la durata dello smart working a quella dello stato di emergenza pandemica. Per farlo, spiega, sarebbe sufficiente che prima del 31 ottobre venisse approvato un nuovo provvedimento estensivo in tal senso, fino a far coincidere le due date al 31 dicembre 2021.
Ma al momento nulla è certo ed anzi: “Assumendo determinazioni normative con scadenze non coincidenti si rimanda solo il problema e si complica il da farsi”. Vi lasciamo al suo editoriale scritto in esclusiva per il Valore Italino.
Così Provinciali: “Abbiamo dato notizia dei provvedimenti assunti dal recente D.L. 105 del 23 luglio 2021 in materia di tutela dei cd. “lavoratori fragili”.
Il citato Decreto legge “recupera” la possibilità di avvalersi per loro della condizione lavorativa dello smart working, interrotta il 30 giugno u.s. ed ora ripristinata addirittura con effetto retroattivo dal 1° luglio e fino al 31 ottobre p.v.
Non facendo menzione della possibilità di beneficiare dell’assenza per malattia equiparata al ricovero ospedaliero, certificata dal medico di base con la dicitura ‘Covid19 – Codice V07’ (come era stato riconosciuto dal cd. Decreto sostegni varato dal Governo il 19 marzo u.s. che consentiva di usufruire a richiesta del congedo per gravi motivi sanitari senza utilizzare il congedo per salute del rispettivo CCNL fino al 30 giugno 2021) se ne deduce che – al momento- resta la finestra dello smart working per evitare il lavoro in presenza.
Tuttavia si rileva una discrasia tra la data di possibile utilizzo in smart working (come detto per ora fissata al 31 ottobre 2021) e il termine temporaneo dello “stato di emergenza” prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Si deduce intuitivamente che il Governo possa equiparare la durata dello smart working a quella dello stato di emergenza pandemica: sarebbe sufficiente che prima del 31 ottobre venisse approvato un nuovo provvedimento estensivo in tal senso, fino a far coincidere le due fattispecie (smart working e stato di emergenza in un’unica data) : il 31 dicembre 2021.
Un problema per ora rinviato e non si capisce perché questa coincidenza della scadenza temporale non sia stata decisa già adesso.
Si tenga infatti presente una circostanza che forse è sfuggita all’esecutivo: i lavoratori fragili finora riconosciuti tali in via temporanea dal medico competente o dalle ASL di appartenenza sono in possesso di un certificato che attesta lo stato di inidoneità al lavoro ordinario “fino al termine dello stato di emergenza”.
Quindi, allo stato attuale, fino al 31 dicembre 2021. Non si capisce perciò se l’accesso allo smart working sia una facoltà di cui avvalersi oppure un obbligo da adempiere. Balza agli occhi in tutta la sua evidenza la discrasia tra le due date.
Inoltre – riassumendo- ci si chiede perché anche la tutela del congedo per gravi motivi sanitari non sia stata rinnovata, come opzione al lavoro agile, nel caso in cui ciò non sia accessibile (anche perché comporta la sottoscrizione di un contratto ad hoc con il datore di lavoro, che indichi contenuti dell’attività ed orario di espletamento del servizio differito).
Assumendo determinazioni normative con scadenze non coincidenti si rimanda solo il problema e si complica il da farsi.
Prendiamo ad esempio la scuola. Con in mano un certificato sanitario che li dichiara inidonei “fino al termine dello stato di emergenza”, come dovranno comportarsi gli insegnanti alla ripresa dell’anno scolastico?
Un problema in più (per gli interessati ma anche per i Dirigenti Scolastici) che con un po’ di buon senso si poteva evitare, in un Paese dove la variante Delta costituisce ormai il 94,8% dei casi di Covid e in un contesto lavorativo dove il tema dell’obbligo vaccinale (solo per i docenti o anche per gli alunni?) deve essere ancora valutato e deciso.
Speriamo che i Ministri della Salute e dell’Istruzione se ne accorgano per tempo“.
Purtroppo è un limbo. .. Io vaccinata…no smartworking. ..ma neanche reintegro per veto medico competente.. finito comporto…Le future tutele tenderanno a proteggere solo i non vaccinabili…..quindi persone che rimangono senza tutela alcuna ……Credo che molti fragili rifiureranno la terza dose…. grazie!
Non vedo dove sia scritto che i lavoratori pubblici possano essere esentati in caso di figlio minore a carico titolare di legge 104 comma 3. Il DPCM sancisce l’obbligo di rientro in presenza ad esclusione dei titolari di legge 104 comma 3 non al genitore che lo assiste