C’è una domanda che in queste ore sta monopolizzando l’attenzione degli italiani e riguarda il tema degli spostamenti nelle seconde case: il nuovo Dpcm di gennaio, in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo, sembrava potesse dipanare in maniera semplice ogni perplessità dei cittadini. Dal momento in cui governo aveva dichiarato per la prima lo stato d’emergenza, 31 gennaio 2020, molti avevano preso la buona abitudine di consultare il sito istituzionale www.governo.it, nella sezione FAQ, per poter ricevere risposte approfondite e certe su cosa fosse consentito fare e cosa no dopo l’approvazione di ogni decreto.
Ma dopo l’ultimo Dpcm molta confusione si è creata dopo alcuni chiarimenti giunti ieri da Palazzo Chigi che in sostanza hanno affermato l’esatto contrario di quanto enunciato in alcune risposte contenute nella sezione “COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” del sito istituzionale del governo. Quella che in assoluto ha creato più disorientamento fa riferimento agli spostamenti nelle seconde case, siano esse all’interno della medesima regione di residenza o meno, e che siano collocate in una regione collocata in zona gialla, arancione o rossa.
Va specificato che al momento non si fa alcun riferimento a eventuali regioni in zona bianca perché per quanto questa nuova colorazione sia stata istituita nell’ultimo decreto al momento nessun territorio possiede i requisiti per poter rientrare in tale categoria.
L’unica delucidazione sulle possibili incongruenze tra i chiarimenti inviati alle redazioni dei principali quotidiani nostrani e le attuali risposte alle domande più frequenti è la seguente: “LA SEZIONE FAQ È ATTUALMENTE IN AGGIORNAMENTO IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI CITATI DECRETI. LE RISPOSTE QUI RIPORTATE SONO RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO ALLO SCORSO 15 GENNAIO“.
Sì, ci si può recare nelle seconde case anche se sono situate al di fuori della regione in cui si risiede, siano esse di proprietà (anche se intestata a più comproprietari) o in affitto. Tale spostamento è però consentito ad un solo nucleo familiare convivente. Si potrà poi rientrare nella propria residenza o domicilio in qualsiasi momento.
Dopo l’anticipazione di alcune rinomate testate, Corriere della Sera in primis, Palazzo Chigi in una nota ufficiale ha chiarito che il divieto a varcare i confini regionali non vale per le seconde case, di proprietà o in affitto, che rientrano nell’interpretazione del passo del nuovo Dpcm nel quale si afferma che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“.
A differenza di quanto affermato per il caso delle “seconde case” al 15 febbraio sono vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita tra regioni o province autonome diversi dalla propria, anche se in fascia gialla, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute. L’altra eccezione riguarda i comuni fino a 5mila abitanti nei quali sono consentiti gli spostamenti per una distanza massima di 30 chilometri dai confini, ma non è mai consentito recarsi nei capoluoghi di provincia. Infine resta sempre autorizzato il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sì, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio regionale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, orario oltre il quale scatta il “coprifuoco”, limitata a due persone e ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Nel Dpcm viene fortemente raccomandato, con particolare riferimento alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Va specificato però che nelle zone gialle, lo si può fare verso un comune all’interno della regione, mentre nelle zone arancioni e rosse, lo si può fare solo all’interno del territorio del proprio comune.
No, gli spostamenti ai fini turistici in un’altra regione non sono consentiti fino al 15 febbraio. In seguito, con l’approvazione di nuovo Dpcm, si stabilirà se sarà possibile farlo o meno.
Nell’area gialla i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Nella zona arancione e gialla tali attività sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
In tutti i casi permane il divieto di consumare cibi e bevande nelle adiacenze dei locali pubblici.
Si può cenare anche in alberghi e altre strutture ricettive, senza limiti di orario, a patto che il servizio di ristorazione sia effettuato limitatamente ai propri clienti, ossia quelli che soggiornano in tali strutture.
No, gli impianti sciistici saranno chiusi almeno fino al 15 febbraio, data dopo la quale in molti si augurano l’approvazione delle linee guida delle Regioni validate dal Comitato tecnico scientifico. L’unica eccezione possibile al momento è praticare lo sci di fondo in solitaria.
Sì, è possibile visitare mostre o musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, ad eccezione di quelle strutture che effettuano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Mentre è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Nel caso dei dei circoli sportivi è interdetto l’uso degli spogliatoi interni.
Infine è sospeso lo svolgimento degli sport considerati di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.