Molti di voi ricorderanno la pubblicità di un noto marchio di dentifrici che nella prima metà degli anni ‘90 metteva in guardia utenti, consumatori, eventuali e futuri pazienti, sull’opportunità di impedire il verificarsi di un evento negativo grazie ad un’azione anticipata e specifica.
Un medico sorridente (nemmeno a dirlo) raccomandava un utilizzo corretto e costante dello spazzolino per evitare la formazione di tartaro e placca evidenziando i rischi di una parodontite. “Prevenire è meglio che curare!”, recitava lo slogan.
Il termine “prevenire”, di origine latina, è costituito dal prefisso “prae” e dal verbo “venire” e significa “venire prima, anticipare” ovvero, tradotto in un codice di lettura aggiornato ad oggi, porre in essere tutte le precauzioni più idonee ad evitare che si verifichi un evento generalmente negativo.
Si tratta di una sorta di evoluzione del concetto “Primum, non nocere” (“Per prima cosa, non nuocere”) elaborato dal padre della medicina scientifica, Ippocrate di Kos, vissuto nell’antica Grecia a cavallo tra il IV e il V secolo a.C., che nell’ipotizzare quale fosse la migliore terapia da somministrare al paziente, sancì che si dovesse privilegiare quella meno dannosa per lo stesso.
Venendo alla nostra analisi dobbiamo prima di tutto rammentare un principio fondamentale per il diritto ambientale, quello che afferma che “chi inquina, paga” e stabilisce che “l’operatore che provoca un danno ambientale o è all’origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione” (Direttiva n. 2004/35/CE (“Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale”).
Già l’Unione Europea, dunque, parla in maniera esplicita di misure di prevenzione sebbene l’adozione di tali condotte parrebbe non costituire un vero obbligo ma, se mai, una sorta di formale raccomandazione.
Tuttavia, benché non vincolante, si ritiene che una seria e concreta politica aziendale preventiva debba essere al centro dell’interesse di ciascun Ente pubblico o di ciascun soggetto privato che abbia a che fare con il tema dell’inquinamento e dei rifiuti. Questo per diversi ordini di motivi.
Prevenire, in campo ambientale, significa soprattutto pianificare e possibilmente dotarsi di un modello organizzativo. È ciò che oggi viene chiamato “green compliance” (“conformità ambientale”), concetto che si traduce negli sforzi dell’operatore pubblico e privato appunto di conformarsi alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, di rispettare gli standard ambientali, di dotarsi delle autorizzazioni previste, e così via.
Va detto e sottolineato come le norme a tutela dell’ambiente prevedano sanzioni di carattere amministrativo e penale particolarmente aspre. L’art. 261 bis del D. Lgs. n. 152/2006, per citarne uno tra i tanti, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio di cui presente titolo, con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
Ben si comprende la portata sanzionatoria della norma la cui violazione comporta l’apertura di un procedimento penale con tutti gli strascichi ed i rischi ad esso connessi (impegno di risorse economiche per la difesa tecnica e per eventuali consulenti, stress mentale legato anche alla durata delle indagini e del processo considerando anche il rischio del secondo e del terzo grado di giudizio).
A ciò si aggiunga che numeroso norme contengono prescrizioni accessorie come, ad esempio, le ordinanze di rimozione rifiuti, quelle di ripristino dello stato dei luoghi, quelle di bonifica. Evitare di dover affrontare un simile calvario dev’essere primario interesse di ogni operatore.
Torniamo per un attimo al parallelo odontoiatrico di poco fa. È noto come l’igiene dentale sia importante e andrebbe coltivata quotidianamente oltre che accompagnata ciclicamente da una seduta di controllo e di pulizia dei denti. Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente a scongiurare l’emergere di carie, infiammazioni ed altre malattie.
In difetto di queste attenzioni, invece, ed è sostenuto ormai un po’ da tutti gli specialisti del settore, aumenta notevolmente il rischio di avere problemi alle gengive o alle mucose, di veder formate delle tasche alla base del dente ove i batteri andranno a proliferare, di sviluppare ascessi, fino al rischio concreto di perdere definitivamente il dente.
Ecco, per comprendere a pieno l’importanza e l’opportunità di un sistema di prevenzione, ci basterà rapportare in termini economici il costo di una pulizia quotidiana dei nostri denti e di una/due sedute l’anno dall’igienista di fiducia con il costo delle cure odontoiatriche per l’otturazione di una carie, per la cura di un ascesso o ancora per la devitalizzazione o l’estrazione di un dente.
La differenza è assai rilevante e lo stesso ragionamento deve valere per quanto riguarda il rispetto delle norme di diritto dell’ambiente. Dotarsi di un’organizzazione e di un sistema di cautele rappresenta un investimento, un costo, di certo non paragonabile a quello di una eventuale sanzione la cui portata, economica e non solo, abbiamo visto poc’anzi.
È evidente quindi come una condotta preventiva dovrà essere privilegiata in quanto più conveniente sotto un profilo di spesa rispetto alle più onerose conseguenze del danno.
L’immagine di un operatore cambia nel momento in cui dimostra di essere virtuoso nella gestione dei rifiuti, di fare tutto il possibile per non inquinare, di propendere verso un sistema di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di adottare un modello organizzativo di gestione e di controllo.
Potrà sembrare superfluo o poco importante agli occhi dei più, ma non è così. Specialmente perché chi è tenuto ad eseguire il controllo del rispetto delle norme ambientali predilige chi ha un atteggiamento preventivo rispetto a chi non si interessa delle regole e delle leggi, sperando sempre di “farla franca”.
L’operatore competente e lungimirante potrà così guadagnare punti in termini di rating di legalità con tutta una serie di conseguenze ad egli favorevoli che vanno dall’immagine di soggetto commerciale affidabile e privo di condanne, alla possibilità di accedere più facilmente a misure di sostegno e finanziamenti sino a quella di partecipare ad appalti pubblici fornendo garanzie ridotte rispetto a quelle comunemente richieste.
Stefano Fioramonti
Avvocato – Giurista Ambientale