• 23 Novembre 2024
  • SCUOLA

La valutazione trimestrale o quadrimestrale: le pagelle del primo periodo

Il calendario ci dice che con la metà di dicembre si entra nella parte finale del trimestre, se è stato adottata la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, oppure siamo entrati nella parte centrale del quadrimestre, se è stato l’anno scolastico diviso in quadrimestri. Sia nell’uno che nell’altro caso si incomincia a parlare di valutazione del profitto degli allievi.

Alla fine del periodo poi saranno effettuati gli scrutini e saranno distribuite le pagelle, con i risultati conseguiti dagli allievi. La scuola ha compiuto, per usare il linguaggio tecnico, quell’attività, che il decreto legislativo 62/2017 chiama valutazione. Mi sembra importante fare qualche riflessione su questa fase, perché forse è poco conosciuta, mentre è un momento importante di monitoraggio del percorso formativo.

Si può affermare che anche nel campo della valutazione sono stati effettuati radicali cambiamenti di metodologia. Mentre nei decenni passati la scuola procedeva a valutare, lasciando ai singoli docenti l’individuazione dei criteri per esprimere giudizi di profitto, oggi il ministero, con un decreto legislativo, il d.l. 62/2017, ha stabilito che le scuole debbano affrontare l’attività valutativa, seguendo determinate procedure atte a garantire un metodo uniforme e utili a predisporre subito dopo strumenti idonei al recupero degli studenti, che hanno riportato risultati negativi in qualche materia.

pagelle

La valutazione: definizione ed ambiti

La valutazione è sicuramente un’attività molto importante, che, alla luce del precitato decreto legislativo, “ha per oggetto il processo formativo e i risultati dell’apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche nazionali di istruzione e formazione”. Aggiunge inoltre il testo legislativo che la valutazione “ ha finalità educativa e formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo delle alunne e degli alunni. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” Questa ampia citazione dell’art. 1 merita qualche sottolineatura per coglierne la portata.

In primo luogo: la valutazione coinvolge tutti i soggetti del percorso formativo dall’allievo agli insegnanti e al dirigente scolastico, perché la valutazione deve riguardare l’intero processo formativo, che comprende sia gli avanzamenti dei programmi didattici, e quindi sono coinvolti gli insegnanti, sia i risultati ottenuti, e quindi sono coinvolti gli allievi. Nella fase attuativa della verifica inoltre vanno considerati e gli aspetti positivi e quelli negativi. Su questi ultimi devono essere fatte opportune riflessioni, perché, quando si registrano abbondanti elementi negativi, potrebbero esserci non solo responsabilità degli allievi, ma anche degli insegnanti.

In secondo luogo non deve sfuggire che l’azione valutativa deve servire a migliorare l’intero processo di insegnamento e a renderlo più efficace e deve essere utile a certificare l’avanzamento formativo acquisito dallo studente.

In terzo luogo si deve rimarcare che il meccanismo applicato alla valutazione deve essere anche conosciuto dallo studente, affinché lo studente possa imparare a valutare il suo lavoro e quindi acquisire la tecnica per giudicare il suo impegno scolastico. È importante, in altre parole, passare dalla valutazione all’autovalutazione.

Due sono gli ambiti della valutazione: il comportamento e l’apprendimento. Vediamo di coglierne gli aspetti salienti.

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, che in parole povere si traduce nel voto di condotta, ha un significato da non sottovalutare, proprio oggi, in un periodo in cui l’aumentato fenomeno del bullismo crea allarme sociale. Valutare il comportamento significa allora fare il punto sullo sviluppo delle competenze acquisite dallo studente in merito ai doveri e ai diritti collegati al fatto di essere cittadino. L’art. 1 comma 3 del d.l. 62/2017 detta la linea operativa per valutare il comportamento. Per procedere devono essere considerati due elementi essenziali: la capacità di condividere in modo responsabile il percorso educativo e la accettazione dei regolamenti approvati dall’istituzione scolastica di appartenenza.

La valutazione degli apprendimenti

Questa attività ha obiettivi ben precisi e puntualmente definiti dalla normativa. Il primo: l’attività valutativa ha per oggetto da un lato il contenuto dell’azione formativa, in altre parole la verifica dei contenuti dei singoli moduli somministrati dai docenti e dall’altro i risultati dell’apprendimento degli allievi. Dall’esame degli elementi, che emergono si ricava quale sia stato il grado di efficacia dell’insegnamento rispetto agli allievi presi in considerazione e valutati.

Il secondo: la valutazione deve concorrere al miglioramento dell’attività scolastica, che successivamente verrà realizzata. Tutte le volte che si avvia un nuovo percorso formativo è necessario partire tenendo conto delle esperienze precedenti, esperienze, che, nella fase valutativa, evidenziano i punti di forza e di debolezza dell’azione didattica svolta.

Terzo: la valutazione deve servire a documentare lo sviluppo dell’identità personale del discente e offrire allo stesso gli elementi utili, come ho detto in precedenza, per imparare ad auto valutarsi.

Prof. Franco Peretti
Esperto di metodologie formative

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Franco Peretti

Professore ed esperto di diritto europeo

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