La tua fidanzata vuole diseredare suo fratello o suo cugino? Vuoi vivere una vita da single libero e non ti va di avere tra i tuoi successibili a causa di morte, per il lontanissimo tempo in cui avrai cessato di vivere, un parente che altrimenti per legge potrebbe succedere acquisendo il frutto patrimoniale del tuo lavoro?
Al di là del motivo per cui tu voglia eventualmente redigere un testamento olografo o andare dal notaio a fare testamento con l’unico o concorrente fine di escludere qualche tuo probabile successibile mortis causa, dovresti poter esercitare questa tua libertà dispositiva ablatoria senza moralismi, ma solo con la tua morale. Saresti tu con lo scettro della tua volontà morale individuale, nei limiti della protezione proporzionalmente e ragionevolmente assicurata dallo Stato ai tuoi legittimari.
È opportuno che uno Stato laicamente liberale non ponga davanti alla libertà di diseredare limiti anacronistici, come la vecchia dottrina del perdono a cui nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento molti civilisti erano legati.
Se la giurisprudenza, in un percorso pluriforme e ad argomentazione ondivaga e scazonte, è arrivata a mettere un punto e virgola sulla questione odissiaca della ammissibilità di una clausola testamentaria che sia meramente e puramente diseredativa, spetta al legislatore riconoscere espressamente e garantire opportunamente ai cittadini nelle vesti di testatori quella libertà testamentaria, quale espressione specifica di una più ampia libertà civile. Si parla tanto di diritti civili con riferimento al diritto di famiglia, ma anche la diseredazione è un diritto civile, ablatorio, destitutivo, anti-attributivo. Il diritto di diseredare qualcuno, tra i potenziali successibili legittimi, necessita di essere scolpito da un legislatore attento a coordinare la diseredazione con la successione per rappresentazione dei discendenti del soggetto specificamente diseredato.
Al legislatore è giusto attribuire anche il compito di coordinare la diseredabilità con la questione della protezione dei superstiti congiunti nonché dei legittimari, in un equilibrio liberale e socialfamiliaristico che sia al passo con il dinamismo non organicista della più libertaria post-contemporaneità in corso.
La diseredazione è un diritto civile che invoca un proprio posto specifico ed organico nel codice civile italiano, posto che ancora non ha avuto. Pur avendo di mira la dimensione patrimoniale dell’individuo testatore davanti alla vasta sfera di parentele, la diseredazione è un istituto che parte dall’io con i suoi sentimenti, con il suo vissuto socio-familiare, con i suoi drammi, con le sue vocazioni, con il suo proiettarsi in un eventuale domani in cui l’io stesso diventerà un non-più-io, e il frutto patrimoniale del proprio lavoro andrà a chi aprioristicamente vanterà un diritto astratto in virtù di ancor più astratti vincoli di parentela.
Il testamento, stando al dettato legislativo testuale di cui all’art. 587 del codice civile, serve per disporre dei propri beni per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere. Esso serve quindi non solo per attribuire ma anche per escludere, e la volontà mortis causa può manifestarsi non solo con un carattere positivo-attributivo ma anche negativo-ablativo.
La giurisprudenza italiana è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla questione dell’ammissibilità o non ammissibilità della clausola diseredativa, ossia della clausola testamentaria in cui il testatore dispone di voler escludere, dal quadro dei propri successibili, uno o più soggetti che altrimenti sarebbero ex lege vocàti a succedergli mortis causa nella titolarità dei rapporti patrimoniali. Il contenuto di un testamento può anche essere meramente o puramente diseredativo, quando il testamento – anche olografo – non contiene disposizioni di altro tipo: quando si ha una diseredazione senza alcuna attribuzione, nemmeno implicita.
Le sentenze, sia di merito che di legittimità, forniscono nel tempo soluzioni di diverso orientamento e di differente impianto logico. Il legislatore del codice civile previgente (del 1865) escluse volutamente l’istituto in commento perché da un lato ritenuto immorale dalla allora dominante dottrina del perdono e, d’altro canto, poiché riteneva che a farne le veci fosse l’istituto della indegnità a succedere, confondendo evidentemente il carattere tutto privato del regolamento negoziale ablativo-destitutivo della diseredazione, con la matrice pubblicistica e tassativamente tipizzata della indegnità.
L’esclusione della diseredazione dal codice del 1865 tracciò la strada all’altra omissione, quella del codice del ’42, attualmente in vigore.
Si sono susseguite numerose pronunce dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri; una rilevante pronuncia giurisprudenziale in materia è quella della Sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012. La Corte ha affermato che la mancanza in un testamento di una disposizione attributiva non equivale all’assenza di una valida manifestazione di volontà, bensì ad una specifica espressione volitiva, idonea di per sé ad integrare la funzione negozialtestamentaria di regolamentare e orientare la successione post mortem del disponente.
Il nostro ordinamento giuridico presta una tutela forte al diritto del legittimario a succedere nella quota di legittima (o di riserva), in virtù di concezioni novecentesche – figlie del tempo di entrata in vigore del codice civile vigente – inerenti al solidarismo di stampo familiaristico, che garantisce loro una vera e propria transtitolarità necessaria nei beni interessati dalla successione ereditaria del loro congiunto dante causa.
Una disposizione testamentaria volta a diseredare un soggetto qualificato quale legittimario non è ritenuta valida ed efficace nel nostro panorama giurisprudenziale, e nemmeno secondo le affermazioni pretorie della nota sentenza n. 8352 del 2012.
Per una parte della dottrina, la disposizione testamentaria volta a diseredare un erede legittimario sarebbe nulla (quindi radicalmente e irrimediabilmente invalida) perché contraria a norme imperative, quali l’art. 457, comma 3, c.c., il quale sancisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Tale articolo è stato valutato e ritenuto il prodotto della discrezionalità del legislatore ordinario nell’adempiere alla riserva di legge ordinaria in tema di limiti della successione testamentaria, ex art. 42, comma 4, Cost.
Bisogna chiedersi, però, se il terzo comma dell’art. 457 c.c. sia effettivamente una norma qualificabile come imperativa.
Ciò avrebbe necessarie implicazioni anche sulla estensione del raggio di incidenza dell’art. 28 della legge notarile (L. n. 89 del 16 febbraio 1913). L’art. 28 dispone al punto primo che il notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico.
La tutela più adeguata da offrire in capo ai soggetti legittimari diseredati, quindi, risulta essere quella della possibilità di agire in riduzione per garantirsi la quota di legittimità. Se il legittimario diseredato rispetta e accetta la volontà del de cujus e lascia prescrivere il termine entro cui agire in riduzione, il testamento diventa inattaccabile anche nella parte ove si palesa la clausola diseredativa.
Può sembrare triste la diseredazione, e magari in tali casi in effetti lo è, ma il diverso istituto – con funzione pubblicistica e non (solo) privatistica – della indegnità a succedere non riesce a tutelare e garantire la libertà del testatore nel suo pieno esplicarsi.
Ho avuto modo di trattare dal punto di vista tecnico la questione diseredativa in varie delle mie pubblicazioni di carattere giuridico. Nelle mie monografie “La diseredazione tra giurisprudenza e problemi operativi. Breve vademecum per gli studenti e per gli operatori del mondo forense e notarile” (gennaio 2016), e “Testamento e autonomia. Norme, giurisprudenza, critiche dottrinarie e filosofia” (ottobre 2018), ma anche in “Elettività negoziale soggettiva ed oggettiva tra prelazione, ‘disprelazione’ e destinazioni proprietarie” (gennaio 2018). Ed anche in alcuni dei miei articoli, come in “La diseredazione” (2014), “Exheredatio ed evoluzione della libertas testandi” (2015), “Attività negoziali a causa di morte e testamento” (2015), “Autonomia testamentaria: disciplina, fenomenologia, ermeneutica” (2015), “Aspetti problematici delle clausole testamentarie” (2015), “Dottrine sull’autonomia negoziale e testamento” (2015), “VBI TESTAMENTUM, IBI LIBERTAS: VBI LIBERTAS, IBI NOVA EXHEREDATIO” (2015), “Alcuni autorevoli pareri sulla destituzione testamentaria” (2015).
Con una rilevante riforma del 2012, di fronte all’ultima parte dell’art. 448-bis c.c., comunque, si è parlato di una forma tipica di diseredazione, proprio come si è salutato questo punto della riforma del 2012 quale elemento di novità enorme, pur nella marginalità dell’ipotesi regolata. Una norma dettata in tema di diritto ed obbligo agli alimenti ha introdotto una piccola rivoluzione in materia di successione testamentaria. Ciò in quanto la disposizione codicistica introdotta, interpolando l’art. 448 c.c., oltre a sollevare il figlio dall’obbligazione legale di prestare gli alimenti nei confronti del genitore interessato da una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha sancito la possibilità di escludere dalla successione il genitore che abbia commesso fatti non integranti le fattispecie tassativamente elencate nell’art. 463 c.c. sui casi di indegnità a succedere. Tuttavia ciò non basta.
La diseredazione è un diritto civile che aspetta di essere riconosciuto inequivocabilmente e di essere compiutamente disciplinato dal legislatore italiano, in adesione ad una concezione effettivista di plenilibertà testamentaria davanti ad uno Stato laico-liberale. Dopo le tante argomentazioni di carattere tecnico-giuridico e scientifico che ho analizzato in una mia monografia intitolata “La diseredazione tra giurisprudenza e problemi operativi” edita nel 2016, dedicata integralmente alla questione diseredativa, e riprendendo alcuni miei precedenti articoli, ho avuto modo di scrivere quanto segue:
‹‹Il testamento, così, diviene uno strumento di governo di una sfera fenomenologica giuridicamente rilevante, di un piano patrimoniale connesso alla persona, e quindi, in fin dei conti, di una dimensione dell’essere che si fa (più) libertaria, in una libera e sempre revocabile ridefinizione volizionistica del dover essere privatistico-autodeterminazionistico. Non si tratta di voler edificare, pseudo-nietzschianamente, uno über–testament, ma di rendere pienezza al contenuto oggettivo implicato nel senso delle terminologie legislative per come esse si presentano effettivamente all’interprete››.
Se oggi si dà rilievo al significato neutrale del termine “disporre” che viene utilizzato dal legislatore nell’art. 587 c.c. per definire la funzione del testamento, occorre comunque avere una disciplina giuridica certa, espressa, non lacunosa e che aumenti il grado nonché il livello di certezza del diritto, in uno Stato di diritto liberalcostituzionale quale il nostro.
Con una auspicabile riforma che possa finalmente riconoscere, garantire con certezza e disciplinare organicamente sistemizzando il diritto di diseredare nell’ordinamento giuridico italiano, a rigor di ragion pratica non si arriverebbe ad espellere il lavoro inevitabile e proficuo delle giurisprudenze. A queste infatti viene riconosciuto il fondamentale ruolo applicativo, e attraverso le innumerevoli situazioni pratiche anche un ruolo necessariamente interpretativo, utile e pragmatico.
Le giurisprudenze potranno farsi carico di curare le redini problematiche di una volontà individuale viziata in un testamento conseguentemente viziato, attraverso una prudente gestione della relatività del diritto generale e astratto nel suo incarnarsi all’interno della realtà sempre in divenire, periodo per periodo, situazione per situazione, persona unicamente irripetibile per persona unicamente irripetibile. Nella ‘Introduzione’ della mia monografia edita nel 2018, intitolata “Testamento e autonomia. Norme, giurisprudenza, critiche dottrinarie e filosofia”, ho scritto infatti quanto segue:
‹‹Sondare i fondamenti nomologici e filosofici del succedere mortis causa, in uno con l’indagine sui nuovi nodi problematici del diritto successorio del nostro tempo, non deve distogliere lo sguardo dal mondo pratico, nonché dai portati ermeneutici del diritto vivente e quindi dalla giurisprudenza››.
È auspicabile un modello di testamento che rispetti a trecentosessanta gradi la persona, quando la persona si trova ad esprimersi nei panni di testatore capace d’intendere e di volere la propria autonomistica libertà testamentaria.
Non spaventi la diseredazione, brutta o bella che sia la rimozione giuridica di un soggetto dalla schiera degli eventuali successibili. Oltre ogni apriorismo presunto, insito nelle radici culturali e cultuali di una successione patrimoniale geneticamente tanatologica ed incapace di aderire alla volontà di un io diseredante, per il tempo successivo al materiale dissolvimento del medesimo io, vibri la certezza dispositiva liberale in cui la morte non regali ai superstiti i surplus che la vita non voleva regalare.
La libertà ci dona la misura dell’indelebile culla di umanità eguale su cui veniamo partoriti, tutti, per poi essere divisi in unicità diversificanti nel corso fenomenico dell’esistere di ognuno. Comune destino però è la morte, certo nel suo se e grazie al cielo incerto nel suo quando. La diseredazione mette l’io reale e socialmente senziente davanti ai non ignorabili frammenti della sua piena libertà, proiettando questa per il tempo in cui l’io non sarà più tale. Lo Stato neopersonologico a vocazione garantisticamente libertaria non può travestire con automatismi istitutivi e destinativi le libere e coscienti sfumature volitive dell’io, nemmeno davanti ai plurimi gradi di parentela per le successioni a causa di morte: la garanzia della effettività volitiva necessita d’essere regolata anche nelle sue espressioni mortis causa meramente diseredative.
Dato che la morte riguarda tutti, sarebbe bello valorizzare al meglio la vita e i suoi sentimenti, anche quando questi portano ad escludere espressamente qualcuno. Sarebbe bello essere liberi di disporre con certezza una cosciente esclusione successoria contro una persona che è stata poco rispettosa seppur non del tutto ‘pubblicisticamente’ indegna. Sarebbe bello proiettare la nostra specifica libertà fino ed oltre la fine della nostra esistenza, escludendo chi si vuole evitare.
Lo strumento del testamento è un mezzo dispositivo per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere. Sarebbe irragionevole anche ai sensi di una interpretazione evolutiva della ragionevolezza, enucleabile nomologicamente dall’art. 3 della Costituzione, precludere all’individuo una specifica forma di disposizione, attributiva o destitutiva che essa sia. Il cultualismo attributivo-istitutivo di un modello di testamento a rime funzionali obbligate piegherebbe le volontà dispositive alle strette maglie di uno strumento che invece dovrebbe assicurare la più piena ed effettiva comodità realizzativa all’io pensante del testatore libero.
I testatori dovrebbero essere trattati dall’ordinamento giuridico come soggetti liberi di fronte ad uno strumento neutro, non solo attributivo ma anche puramente destitutivo, quale è il testamento. I testatori dovrebbero essere liberi di non amare testamentariamente qualcuno e di dirlo, liberi di diseredare, per essere liberi fino ed oltre la fine.
Luigi Trisolino