• 26 Novembre 2024
  • CRONACHE

Multe alle auto: senza un’effettiva notifica l’atto è contestabile

ROMA. Senza l’effettiva notifica la multa presa con l’auto non vale e anche l’eventuale cartella esattoriale di pagamento può essere impugnata, con prospettive di successo, perché il compito di provarne l’avvenuta notifica spetta sempre all’amministrazione. Con la sentenza numero 5403, depositata il 25 febbraio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha ribadito un importante principio che tutela gli automobilisti da possibili abusi.

Si tratta di una linea giurisprudenziale che, purtroppo, talvolta viene ancora trascurata nei gradi di giudizio inferiori. Nel diffondere il testo integrale del pronunciamento e nel commentarne gli effetti, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea come proprio in assenza effettiva di notifica vi siano ottime prospettive di successo all’opposizione a una cartella esattoriale già dal primo grado. Prospettive che, alla luce degli attuali orientamenti, diventano certezza di fronte al controllo di ultimo grado esercitato dagli Ermellini, come sottolineato dalla sentenza in oggetto.

Ribadendo quanto già espresso in passato con la decisione n. 8267/2010, i giudici hanno infatti scritto: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale”. Nel caso oggetto di valutazione, una automobilista aveva fatto ricorso prima al Giudice di Pace di Roma e poi al Tribunale, contro l’emissione di una cartella emessa da Equitalia Sud. Dal momento che Roma Capitale non si era costituita in giudizio non aveva mostrato alcuna prova della notifica avvenuta. Per questo motivo la sentenza è stata cassata e rinviata a un differente giudice, sempre del Tribunale di Roma, per una nuova decisione e per la ripartizione delle spese.

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Giuseppe Muri

Giornalista pubblicista dagli Anni Ottanta, si occupa di cronaca e di costume. Ha lavorato per un lungo periodo nelle redazioni di testate locali piemontesi. Appassionato di storia, ha svolto alcune inchieste legate a fatti importanti che hanno caratterizzato il Novecento italiano.

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