• 27 Dicembre 2024
  • SCUOLA

Scuola, altre nuove competenze istituzionali

Nella scuola sono presenti diverse figure professionali che meritano di essere descritte: il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale amministrativo tecnico ausiliario.

Nei due ultimi articoli ho presentato (articolo del 24 maggio e quello del 31 maggio 2021) , anche alla luce di quanto contenuto nel rapporto Bianchi, le nuove competenze che toccano all’individuo per essere un consapevole protagonista dell’attuale società e quelle nuove che competono i docenti per contribuire alla formazione dei giovani che a loro sono affiliati, perché gli insegnanti hanno la missione – e uso questo termine consapevole fino in fondo della sua importanza – di contribuire alla loro preparazione.

Come però più volte anche da queste pagine ho sostenuto, la scuola è una “comunità educante”; una ridefinizione aggiornata delle competenze non tocca solo quindi ai docenti, riguarda invece tutti gli operatori del sistema scolastico.

Mi propongo pertanto una serie di considerazioni sulla ridefinizione delle competenze degli altri operatori che per legge sono inseriti negli istituti scolastici. Non solo. Desidero aggiungere anche che questa ridefinizione delle competenze è indispensabile perché la legislazione italiana, a partire dalla legge Bassanini, ha ribadito, esplicitandolo in modo molto preciso, che ai singoli istituti scolastici è riconosciuta una totale autonomia. E questo richiama sia la positiva presenza della libertà delle scelte sia il puntuale dovere di agire con la consapevolezza e quindi con le conseguenze del caso.

Il dirigente scolastico

È questa una figura significativa nel mondo della scuola perché rappresenta il perno della struttura, in quanto il dirigente scolastico – un tempo chiamato capo d’istituto – ha un fondamentale obiettivo da perseguire, quello di “garantire l’erogazione di un servizio di qualità coerente e coeso”.

Dall’esame dei testi legislativi si ricava che il dirigente scolastico è titolare di due funzioni, quella della leadership e quella del management. Entrambi i compiti sono molto importanti perché, se il secondo permette l’organizzazione di un’attività gestionale che sia efficace ed efficiente da un punto di vista dei risultati, il primo presuppone diverse capacità ma, in modo particolare, la capacità di organizzare, con le dovute conoscenze, l’attività dei singoli soggetti presenti nell’istituto.

Una sottolineatura formale va fatta per ribadire questo concetto. Nell’articolato legislativo che stiamo prendendo in considerazione è scomparsa l’espressione “capo di istituto”, sostituita da “dirigente scolastico”. Non è una modifica da sottovalutare. Tale modifica non ha certamente presupposti estetici, sta invece ad indicare da un punto di vista contenutistico l’aggiornamento dei ruoli di chi ha la responsabilità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.

Nella legislazione precedente, infatti, l’espressione “capo d’istituto” sottolineava la posizione di questo funzionario che, occupando il vertice della piramide , di conseguenza, rappresentava l’autorità in grado di imporre le linee operative. Ora invece la nuova espressione – dirigente scolastico – individua la figura che ha il compito di coordinare, con l’autorevolezza derivante dalla sua preparazione, l’attività, che deve sempre essere rispettata e valorizzata, dei suoi collaboratori.

Avere queste competenze presuppone una puntuale preparazione, che spesso il percorso scolastico e di aggiornamento sostenuto dai dirigenti non ha sempre offerto nel passato e non sempre oggi offre. Di conseguenza, per superare le criticità derivanti dalla non coincidenza tra preparazione tradizionale e competenze richieste non solo dal legislatore ma soprattutto dall’attuale realtà sociale, è indispensabile potenziare e continuare l’attività di aggiornamento che indubbiamente rappresenta un concreto investimento di risorse per arrivare a dare ai dirigenti scolastici non solo la capacità di impostare corretti documenti burocratici, ma anche la capacità di “operare su più fronti e di saper modulare il dialogo fra diversi soggetti interni (responsabili della offerta formativa) e fra tutti i portatori di interessi istituzionali e non, genitori degli alunni, mondo del lavoro e delle associazioni del territorio”.

In tutto questo contesto, comunque, una priorità al dirigente scolastico è assegnata: quella di dare un posto preminente alla conoscenza precisa della qualità del processo di insegnamento-apprendimento.

Lezione a scuola (@ NeONBRAND - Unsplash)
Lezione a scuola (@ NeONBRAND – Unsplash)

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

È questa una figura poco conosciuta fuori dall’ambiente scolastico ma ha nella realtà attuale un suo puntuale e specifico ruolo che si può ricavare e dal regolamento dell’autonomia e dal D.lgs 165/2001, così come sono state ripresi nel regolamento di contabilità: “Il direttore dei servizi generali ed amministrativi sovraintende con autonomia operativa e nello stesso ambito delle direttive di massima impartite e dagli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi scolastici dell’istituzione, coordinando il personale assegnato”.

Dalla lettura del testo legislativo si evince una puntuale responsabilità che è diventata ancora più pesante dal momento in cui le strutture scolastiche sono considerate, e quindi definite, pubbliche amministrazioni autonome e di conseguenza soggetti chiamati a rispondere nelle varie sedi, compresa quella penale, del loro operato.

Certamente una criticità esiste in questo campo: la mancanza di una precisa conoscenza delle responsabilità che derivano dal lavoro gestionale. Per far fronte a questa criticità sono indispensabili precisi corsi di aggiornamento, vale a dire azioni formative mirate sulle varie tematiche legate alla gestione dei procedimenti amministrativi.

Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA)

È questa una categoria che comprendere varie figure. Ecco qualche esempio: assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, cuoco e guardarobiere. Si tratta di un settore oggetto di riflessione da parte del ministero dalla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda la puntuale classificazione. Anche il rapporto Bianchi, pur prendendo in esame la questione, rinvia ad ulteriori approfondimenti.

Prof. Franco Peretti
Esperto di metodologie formative

Tags

Franco Peretti

Professore ed esperto di diritto europeo

Articoli correlati